ART. 11 
 
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i  contributi
di cui all'articolo 2, comma 1, sub b) non  possono  essere  concessi
per interventi su edifici ricadenti in aree a  rischio  idrogeologico
in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su
edifici  realizzati  o  adeguati  dopo  il  1984  a   meno   che   la
classificazione sismica non  sia  stata  successivamente  variata  in
senso sfavorevole 
 
2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica
di assenza di carenze gravi richiamate al  comma  3  dell'articolo  9
puo'  essere   considerata   soddisfatta   se   l'edificio   rispetta
contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla
presente ordinanza.