ART. 16 1. Per l'annualita' 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari a 42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: • articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro; • articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro; • articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; • per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza: 0,504 milioni di euro. 2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le Regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa. Roma, 13 novembre 2010 Il Presidente: Berlusconi