ART. 16 
 
1. Per l'annualita' 2010 si provvede utilizzando le risorse - pari  a
42,504 milioni di euro - di cui all'articolo 11 del decreto-legge  28
aprile 2009 n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione: 
• articolo 2, comma 1, lettera a): 4 milioni di euro; 
• articolo 2, comma 1, lettere b) e c): 34 milioni di euro; 
• articolo 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro; 
• per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di
beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attivita' di cui alla
presente ordinanza: 0,504 milioni di euro. 
 
2. Il Dipartimento della  protezione  civile,  l'ANCI  e  le  Regioni
definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente  ordinanza
gli strumenti informatici di gestione della stessa. 
 
    Roma, 13 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi