Art. 4 
 
 
                          Verifica in loco 
 
  1. Per l'ammissione in discarica,  il  gestore  dell'impianto  deve
sottoporre ogni carico di  rifiuti  ad  ispezione  prima  e  dopo  lo
scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto  e'
conforme ai criteri di ammissibilita' previsti dal  presente  decreto
per la specifica categoria di discarica. 
  2. I rifiuti smaltiti  dal  produttore  in  una  discarica  da  lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. 
  3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a
quelli che sono stati sottoposti alla  caratterizzazione  di  base  e
alla verifica di conformita' di cui agli articoli 2 e 3 del  presente
decreto e se sono conformi alla descrizione riportata  nei  documenti
di accompagnamento secondo le modalita' previste dall'art. 11,  comma
3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
  4. Al momento  del  conferimento  dei  rifiuti  in  discarica  sono
prelevati   campioni    con    cadenza    stabilita    dall'autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non  superiore
a un anno. I  campioni  prelevati  devono  essere  conservati  presso
l'impianto  di  discarica  e  tenuti  a  disposizione  dell'autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due  mesi,
secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.