Art. 7 
 
 
       Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi 
 
  1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, le autoritA' territorialmente competenti possono
autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti  sottocategorie
di discariche per rifiuti non pericolosi: 
    a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o
biodegradabile; 
    b) discariche per rifiuti in gran parte organici da  suddividersi
in discariche  considerate  bioreattori  con  recupero  di  biogas  e
discariche per rifiuti organici pretrattati; 
    c) discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con  elevato
contenuto sia di rifiuti organici o  biodegradabili  che  di  rifiuti
inorganici, con recupero di biogas. 
  2. I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di  discariche
di   cui   al   comma   1   vengono   individuati   dalle   autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio  dell'autorizzazione.
I  criteri  sono  stabiliti,  caso  per  caso,  tenendo  conto  delle
caratteristiche  dei  rifiuti,  della  valutazione  di  rischio   con
riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneita' del  sito  e
prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo  esemplificativo
e non esaustivo i parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS. 
  3. Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono,  altresi',
autorizzare monodiscariche per rifiuti non  pericolosi  derivanti  da
operazioni di messa in  sicurezza  d'emergenza  e  da  operazioni  di
bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   prendendo   in
considerazione i parametri  previsti  dalla  tabella  1,  colonna  B,
dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152.