Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e di confronto con le  autonomie  locali,  le
risorse di cui all'articolo 1 del  presente  decreto  sono  destinate
alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali
nell'ambito  dell'offerta  integrata  di  servizi  socio-sanitari  in
favore di persone non  autosufficienti,  individuando,  tenuto  conto
dell'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  le
seguenti aree prioritarie  di  intervento  riconducibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni, nelle  more  della  determinazione  del
costo e del fabbisogno standard ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
    a)  attivazione  o  rafforzamento  della  rete  territoriale   ed
extra-ospedaliera di offerta di interventi e servizi per la presa  in
carico personalizzata delle persone non autosufficienti, favorendo la
permanenza   a   domicilio   e   in   ogni   caso    l'appropriatezza
dell'intervento, e con la  programmazione  degli  interventi  sociali
integrata con la programmazione sanitaria; 
    b) attivazione o rafforzamento  del  supporto  alla  persona  non
autosufficente e alla  sua  famiglia  anche  attraverso  l'incremento
delle ore di assistenza tutelare  e/  o  l'incremento  delle  persone
prese in carico sul  territorio  regionale.  Eventuali  trasferimenti
monetari  sono  condizionati  all'acquisto  di  servizi  di  cura   e
assistenza  o  alla  fornitura  diretta  degli  stessi  da  parte  di
familiari e vicinato sulla base di un progetto  personalizzato  e  in
tal senso monitorati. 
  2, Le risorse di cui al  presente  decreto  sono  finalizzate  alla
copertura   dei   costi   di   rilevanza   sociale    dell'assistenza
socio-sanitaria  e  sono  aggiuntive  rispetto  alle   risorse   gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore  delle  persone  non
autosufficienti da  parte  delle  Regioni,  nonche'  da  parte  delle
autonomie locali. Le prestazioni, gli interventi e i servizi  di  cui
al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.