Art. 4 
 
 
                             Erogazione 
 
  1.  Le  Regioni  comunicano  le  modalita'  di   attuazione   degli
interventi di cui al comma 1 dell'art. 2  del  presente  decreto.  Il
Ministero  del  lavoro   e   delle   politiche   sociali   procedera'
all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione  una  volta
valutata,  entro  trenta  giorni  dalla   ricezione   del   programma
attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2.