Art. 4 Erogazione 1. Le Regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2.