Art. 11 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I consorzi che - ai sensi  della  precedente  normativa  -  sono
regolarmente costituiti ed operativi alla data di  pubblicazione  del
presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni  di  cui
al presente decreto ed a trasmettere al Ministero  -  entro  un  anno
dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  stesso   -   tutta   la
documentazione atta  a  comprovare  il  rispetto  delle  prescrizioni
ministeriali. 
  2. Il Ministero verificata la documentazione di cui  al  precedente
comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con  decreto  -
l'incarico ai consorzi di tutela e  conferisce  le  funzioni  di  cui
all'art. 17,  comma  1  ovvero  -  qualora  vi  siano  i  presupposti
richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo  n.
61 dell'8 aprile 2010. 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e  2  si  applicano
anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini  a  denominazione
di origine che - al fine di ottenere la conferma dell'incarico - sono
tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni. 
  Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, foglio n. 1