Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. I consorzi che - ai sensi della precedente normativa - sono regolarmente costituiti ed operativi alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero - entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto stesso - tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali. 2. Il Ministero verificata la documentazione di cui al precedente comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma - con decreto - l'incarico ai consorzi di tutela e conferisce le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 ovvero - qualora vi siano i presupposti richiesti - le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini a denominazione di origine che - al fine di ottenere la conferma dell'incarico - sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2010 Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 1