Art. 2 
 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto del Consorzio  di  tutela  che  intenda  ottenere  il
riconoscimento ministeriale, fatte salve  le  previsioni  del  codice
civile, deve contenere: 
  a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera; 
  b)  le  modalita'  per  l'ammissione   al   consorzio,   garantendo
espressamente   l'accesso,   in   maniera   singola   o    associata,
esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori  della
denominazione sottoposti al sistema di controllo di  cui  al  decreto
legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata; 
  c)  gli  obblighi  degli  associati,  le  modalita'  per  la   loro
esclusione e/o per esercitare la facolta' di recesso, che deve essere
sempre consentita; 
  d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali  (assemblea,
consiglio di amministrazione, presidente); 
  e) norme per la nomina del collegio  sindacale  che  deve  comunque
prevedere che almeno un  membro  effettivo  ed  uno  supplente  siano
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; 
  f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali  secondo
i  criteri  di  rappresentanza  fissati  dall'art.  17  del   decreto
legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente  decreto  nonche'
le norme di funzionamento degli organi medesimi; 
  g) norme relative alle modalita' di  voto  e  rappresentanza  delle
diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; 
  h) norme per il componimento amichevole nella forma  dell'arbitrato
- anche  irrituale  -  delle  eventuali  controversie  che  dovessero
insorgere tra i soci ovvero tra i soci e  il  consorzio  e  tutte  le
controversie  promosse  da  amministratori,  liquidatori  e  sindaci,
ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita'  di
delibere assembleari.