Art. 2 Statuto 1. Lo statuto del Consorzio di tutela che intenda ottenere il riconoscimento ministeriale, fatte salve le previsioni del codice civile, deve contenere: a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera; b) le modalita' per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata; c) gli obblighi degli associati, le modalita' per la loro esclusione e/o per esercitare la facolta' di recesso, che deve essere sempre consentita; d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente); e) norme per la nomina del collegio sindacale che deve comunque prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; f) modalita' di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente decreto nonche' le norme di funzionamento degli organi medesimi; g) norme relative alle modalita' di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio; h) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato - anche irrituale - delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validita' di delibere assembleari.