Art. 3 Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010. 1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalita' di cui all'art. 17, comma 1, lettera da a) a d) del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 3. 2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela di piu' denominazioni, cosi' come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, cosi' come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.