Art. 3 
 
Rappresentanza all'interno del consorzio  per  lo  svolgimento  delle
  funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo  n.
  61 dell'8 aprile 2010. 
 
  1. Per ottenere  il  riconoscimento  ministeriale  e  poter  quindi
perseguire le finalita' di cui all'art. 17, comma 1, lettera da a)  a
d) del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio  di
tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e
di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti  iscritti
nello schedario viticolo della relativa DOP  o  IGP  calcolato  sulla
base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto
di quanto previsto all'art. 1 comma 3. 
  2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un  Consorzio
di tutela di piu' denominazioni, cosi' come  previsto  dall'art.  17,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  61  dell'8  aprile  2010,  la
percentuale  di  rappresentanza  negli  organi  sociali,  cosi'  come
individuata al  precedente  comma  1  deve  sussistere  per  ciascuna
denominazione protetta per la quale il consorzio e' incaricato.