Art. 6 
 
 
                          Modalita' di voto 
 
  1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a  ciascun  consorziato
avente  diritto   ed   appartenente   alle   categorie   viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto. 
  2.  A  ciascun  consorziato  avente  diritto   (appartenente   alle
categorie dei  viticoltori,  vinificatori  ed  imbottigliatori)  deve
essere assicurata l'espressione  di  un  voto  con  valore  ponderale
rapportato  alla  quantita'  di  prodotto  ottenuto  nella   campagna
vendemmiale  immediatamente   precedente   la   data   dell'assemblea
(rispettivamente    uva    denunciata,    vino    denunciato,    vino
imbottigliato). 
  3. Qualora il  consorziato  svolga  contemporaneamente  due  o  tre
attivita' produttive, il voto e' cumulativo delle attivita' svolte. 
  4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per piu'
denominazioni, il valore del voto  e'  determinato  dalla  somma  dei
singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna
DOP o IGP. 
  5.  L'adesione  in  forma  associativa  dei  soggetti  viticoltori,
vinificatori ed imbottigliatori della denominazione  a  tutela  della
quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto  e  a
condizione della espressa delega  dei  singoli,  consente  l'utilizzo
cumulativo delle singole quote di voto.