Art. 3 1. I quantitativi di vino a Denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria» nella tipologia «Dolce naturale» ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di origine controllata.