Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a Denominazione  di  origine  controllata
«Primitivo di Manduria» nella tipologia «Dolce naturale» ottenuti  in
conformita'  delle  disposizioni  contenute   nel   disciplinare   di
produzione approvato con decreto del presidente della Repubblica  del
30 ottobre 1974, provenienti dalla vendemmia 2010 e  precedenti,  che
alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso
al  presente  decreto  trovansi  gia'  confezionati,  in   corso   di
confezionamento  o  in   fase   di   elaborazione,   possono   essere
commercializzati  fino   ad   esaurimento   delle   scorte   con   la
Denominazione di origine controllata.