Art. 2 
 
  Agli effetti della deliberazione sul  conferimento  dei  premi,  la
commissione si atterra' ai criteri di seguito indicati: 
    il termine traduzione, e' riferito all'attivita' che si applica a
rendere  fruibile  in  altra  lingua  il  contenuto  di  un  prodotto
editoriale  reso  pubblico  mediante  stampa   o   altro   mezzo   di
comunicazione; 
    per i traduttori si ritengono meritevoli  di  riconoscimento,  le
opere edite che consentano di rilevarne la spiccata personalita' e la
funzione  di  mediatori  culturali.  La  figura  del  traduttore   si
contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza  di
percorsi metodologici, che si fondino su scelte  motivate  di  ordine
linguistico e tecnico, dal cui confronto  scaturiscano  significative
corrispondenze e adeguati esiti omologici; 
    per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale
delle iniziative caratterizzate, se  stranieri,  da  una  particolare
attenzione per  la  diffusione  della  ricerca  scientifica  e  della
cultura italiana all'estero; 
    se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni,  anche
in rapporto alle dimensioni dell'impresa  ed  alle  condizioni  nelle
quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.