Art. 2 Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterra' ai criteri di seguito indicati: il termine traduzione, e' riferito all'attivita' che si applica a rendere fruibile in altra lingua il contenuto di un prodotto editoriale reso pubblico mediante stampa o altro mezzo di comunicazione; per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento, le opere edite che consentano di rilevarne la spiccata personalita' e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici; per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.