Art. 2 Tutela dell'occupazione del personale 1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 e' limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruita' di cui al comma 4. 4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente e' tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificita' locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha priorita' di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu' prossime a tale territorio. 6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parita' di esperienza e qualifica, per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento.