Art. 2 
 
                Tutela dell'occupazione del personale 
 
  1.  Il  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte  del
personale che svolge funzioni centrali di supporto  all'attivita'  di
distribuzione e misura  degli  impianti  stessi  e'  soggetto,  ferma
restando la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  e  salvo  espressa
rinuncia degli interessati, al  passaggio  diretto  ed  immediato  al
gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni  economiche
individuali  in  godimento,  con  riguardo  ai  trattamenti  fissi  e
continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 
  2. La risoluzione del rapporto di lavoro di  cui  al  comma  1  non
comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di  preavviso.  Il
gestore uscente deve darne  comunicazione  per  iscritto,  almeno  25
giorni prima,  alle  rappresentanze  sindacali  costituite,  a  norma
dell'art.19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 
  3. L'obbligo per il gestore  subentrante  di  cui  al  comma  1  e'
limitato ad un numero di addetti  per  singolo  gestore  uscente  non
superiore alla  somma  del  personale  addetto  alla  gestione  degli
impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una  quota  parte  del
personale che svolge funzioni  centrali  pari  alla  percentuale  dei
punti di  riconsegna  gestiti  dal  gestore  uscente  negli  impianti
oggetto di gara rispetto al totale dei punti  di  riconsegna  gestiti
dallo  stesso  gestore  a  livello  nazionale,  sulla  base  di   una
dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  gestore
uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa  alla
situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando
di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare  la  verifica
di congruita' di cui al comma 4. 
  4. Qualora il numero complessivo di  addetti  di  cui  al  comma  3
comporti un  numero  di  punti  di  riconsegna  gestiti  per  addetto
inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente  e'  tenuto  a
giustificarlo alla stazione appaltante  sulla  base  di  specificita'
locali. Qualora la stazione appaltante  non  ritenga  sufficiente  la
giustificazione, il numero di addetti con obbligo  di  assunzione  di
cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei  punti
di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore  soglia
di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati  dalle  altre
imprese che operano all'interno  del  territorio  del  Comune  o  dei
Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 
  5. In caso di limitazione del  numero  degli  addetti  in  base  ai
criteri di cui al comma 4, ha priorita' di  assunzione  il  personale
che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di  gara  e,
successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori
di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu'  prossime  a  tale
territorio. 
  6.  Al  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
distribuzione e al personale che svolge  funzioni  centrali,  che  in
seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti  in  esubero,
si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa  per
le singole tipologie di impresa. Per i  lavoratori  dipendenti  delle
imprese  a  capitale   interamente   pubblico,   si   applicano   gli
ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe  come
ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due  anni  successivi
alla data di inizio dell'affidamento della  gestione  della  rete  di
distribuzione,  il  gestore  subentrante   si   impegna   alla   loro
assunzione, salvo  espressa  rinuncia  degli  interessati,  prima  di
procedere a nuove assunzioni, a parita' di  esperienza  e  qualifica,
per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del  nuovo
affidamento.