Art. 2 
 
  1. Nel definire gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea
magistrale di cui al presente decreto le universita' specificano  gli
obiettivi formativi con riferimento  alla  professione  regolamentata
dal MIBAC con DM n. 86/2009, in attuazione dell'art.29 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio. 
  2.  I  laureati  magistrali  al  termine  dei  percorsi   formativi
determinati negli allegati al presente decreto devono aver  acquisito
le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n. 86/2009. 
  3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale  devono
assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline
di  base  che  in  quelle   caratterizzanti,   garantendo   loro   la
possibilita' di un  approfondimento  critico  degli  argomenti  anche
evitando la dispersione del loro impegno su un  numero  eccessivo  di
discipline, di insegnamenti o dei relativi  moduli.  Devono  altresi'
assicurare  agli  studenti  la  possibilita'  di  svolgere  tutte  le
attivita' formative di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando  per  quelle  previste
alle  lettere  a)  e  b),  un  numero  minimo   totale   di   crediti
rispettivamente pari a 8 e a 12. 
  4. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente  scelte
dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5  ,  lett.  a)  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici
di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti
attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione  di  ulteriori
crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 
  5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti  didattici  di
ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati  a  ciascuna
attivita' formativa. 
  6. Relativamente al trasferimento degli studenti da  un'universita'
ad un'altra, da  un  corso  di  laurea  magistrale  ad  un  altro,  i
regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero
possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e
modalita' previsti dal regolamento  didattico  del  corso  di  laurea
magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui
per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato
riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 
  7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento  dello  studente
sia effettuato tra  corsi  di  laurea  magistrale  appartenenti  alla
stessa classe di  cui  al  presente  decreto,  la  quota  di  crediti
relativi al medesimo  settore  scientifico-disciplinare  direttamente
riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50%.