Art. 2 1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le universita' specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86/2009, in attuazione dell'art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono aver acquisito le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n. 86/2009. 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilita' di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresi' assicurare agli studenti la possibilita' di svolgere tutte le attivita' formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12. 4. Per quanto riguarda le attivita' formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 , lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la liberta' di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa. 6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'universita' ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50%.