Art. 3 
 
  1.  Le  competenti  strutture  didattiche   determinano,   con   il
regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco  degli
insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art.12  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  secondo  criteri  di
stretta funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi  specifici  del
corso. 
  2. Le universita' garantiscono l'attribuzione di un congruo  numero
intero  di  crediti  formativi  per  ciascun  insegnamento  attivato,
evitando la parcellizzazione delle  attivita'  formative.  Il  numero
massimo degli esami e' 30. 
  3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma  7  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono  riconoscere
le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente
ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  nonche'  le  altre
conoscenze e abilita' maturate  in  attivita'  formative  di  livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione  l'universita'
abbia concorso. Il numero massimo di crediti  formativi  universitari
riconoscibili e' fissato per ogni  corso  di  laurea  magistrale  nel
proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore ai
limiti previsti  dalla  normativa  vigente  per  i  corsi  di  laurea
magistrale a ciclo unico.