Art. 3 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti formativi per ciascun insegnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. Il numero massimo degli esami e' 30. 3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilita' professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili e' fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non puo' comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.