Art. 4 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente. 2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita' formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non puo' essere superiore al trenta per cento. 3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004.