Art. 4 
 
  1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea  magistrale
di cui al presente decreto corrispondono a  25  ore  di  impegno  per
studente. 
  2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita'
formative e di tirocinio applicativo di cui al presente  decreto,  la
frazione  dell'impegno  orario  complessivo  riservata  allo   studio
personale non puo' essere superiore al trenta per cento. 
  3. Il  regolamento  didattico  di  ateneo  fissa  le  modalita'  di
verifica  dell'adeguatezza  della  personale  preparazione  ai   fini
dell'ammissione al corso di laurea  magistrale  di  cui  al  presente
decreto, ai sensi dell'art. 6, comma  2  e  dell'art.  11,  comma  7,
lettera f) del decreto ministeriale n. 270/2004.