Art. 5 1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attivita' professionale del Restauratore di Beni Culturali. 2. La prova finale: a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva. b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita' Culturali ; 3. La Commissione per la prova finale e' composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attivita' professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designera' i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.