Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto  legislativo  n.
42/2004 e successive modificazioni, la  prova  finale  dei  corsi  di
laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha
valore di esame  di  Stato  abilitante  all'esercizio  dell'attivita'
professionale del Restauratore di Beni Culturali. 
  2. La prova finale: 
      a)  consiste  in  due  prove,  una  di  carattere  applicativo,
consistente  in  un  intervento  pratico-laboratoriale  ed   una   di
carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione  di  un
elaborato scritto. Qualora la prima  prova  non  venga  superata,  il
candidato potra' ripetere l'esame nella sessione successiva. 
      b) e' organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello
nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita'
Culturali ; 
  3. La Commissione per la prova finale  e'  composta  da  7  membri,
nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed
integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i  restauratori
che esercitino attivita' professionale da almeno  10  anni,  e  da  2
membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC
designera' i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati
all'art. 182, comma 1, lettera a), del Codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio.