Art. 6 
 
  1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei  corsi  di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e  dei
relativi titoli che  facciano  riferimento  a  curricula,  indirizzi,
orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 
  2. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai  sensi  dell'
art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  e
con le modalita' indicate nel decreto ministeriale  30  aprile  2004,
prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento  al  diploma
di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua
inglese e secondo  modelli  conformi  a  quelli  adottati  dai  Paesi
europei, le principali indicazioni relative al  curriculum  specifico
seguito dallo studente per conseguire il titolo.