Art. 7 1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del DM 28.12.2010, di cui in premessa. 2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante e' consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le universita' ne disciplinano le modalita', riconoscendo almeno i CFU gia' acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso. 3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attivita' Culturali, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 2 marzo 2011 Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Bondi Registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 79.