Art. 7 
 
  1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni
degli  studenti  alle   classi   L-43   e   LM-11   sono   consentite
esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai  sensi  del
DM 28.12.2010, di cui in premessa. 
  2. Al fine del conseguimento  del  relativo  titolo  abilitante  e'
consentita l' iscrizione ai corsi di  laurea  magistrale  di  cui  al
presente decreto agli studenti  dei  corsi  di  laurea  L-41  di  cui
al decreto  ministeriale 4.8.2000,  e  L-43   di   cui   al   decreto
ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S  di
cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea  magistrale  LM-11
di  cui  al  decreto  ministeriale  16.3.2007.  Le   universita'   ne
disciplinano le modalita', riconoscendo almeno i CFU  gia'  acquisiti
nei  settori   scientifico-disciplinari   presenti   nell'ordinamento
didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione  e/o
riconoscimento  dei  90  CFU  di   laboratorio   necessari   per   il
conseguimento stesso. 
  3. Nel primo triennio  di  applicazione,  modifiche  tecniche  alla
classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita'  e  della  Ricerca  di
concerto con il Ministro per i Beni  e  le  attivita'  Culturali,  in
conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto ministeriale n. 270/2004. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. 
      Roma, 2 marzo 2011 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione   
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Gelmini             
 
 Il Ministro per i beni 
e le attivita' culturali 
          Bondi 

Registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 79.