Art. 3 
 
 
                     Modalita' di pubblicazione 
 
  1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci  da  pubblicare  sui  siti
informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o
da copie informatiche di documenti analogici. 
  2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal
Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative  regole  tecniche  e  dalle
direttive e circolari in materia di domini Internet,  organizzazione,
accessibilita',  usabilita',  riservatezza  e  sicurezza   dei   siti
informatici. 
  3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce: 
    a)  la  conformita'  delle  informazioni  pubblicate   sui   siti
informatici a quelle contenute  nei  documenti  originali,  ai  sensi
dell'art. 54, comma 4, del CAD; 
    b)  l'autenticita'  e  l'integrita'  nel  tempo   del   documento
amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui  al
Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche; 
    c) la  fruibilita'  delle  informazioni  pubblicate  in  rete  in
modalita' gratuita e senza necessita' di identificazione  informatica
dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD; 
    d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard
ISO  32000  o   altri   formati   aperti   conformi   agli   standard
internazionali; 
    e) la ricerca e la reperibilita' delle  informazioni  secondo  le
modalita' previste nell'Allegato 1. 
  4. All'interno dei siti  informatici  sono  inseriti  strumenti  di
notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni  di  cui  al
presente decreto secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1.