Art. 3 Modalita' di pubblicazione 1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici. 2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione, accessibilita', usabilita', riservatezza e sicurezza dei siti informatici. 3. La pubblicazione, in ogni caso, garantisce: a) la conformita' delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD; b) l'autenticita' e l'integrita' nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche; c) la fruibilita' delle informazioni pubblicate in rete in modalita' gratuita e senza necessita' di identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD; d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti conformi agli standard internazionali; e) la ricerca e la reperibilita' delle informazioni secondo le modalita' previste nell'Allegato 1. 4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalita' indicate nell'Allegato 1.