Art. 3 
 
 
       Richieste di informazioni e di esibizione di documenti 
 
  1. Le richieste di informazioni e di esibizione  di  documenti,  di
cui all'art. 6, comma 9, lett. a) del Codice, devono essere formulate
per iscritto e comunicate secondo le modalita' di cui all'art. 11. 
  2. Esse devono sinteticamente indicare: 
    a) i fatti e le  circostanze  in  ordine  ai  quali  si  chiedono
chiarimenti; 
    b) lo scopo; 
    c) il termine entro il  quale  dovra'  pervenire  la  risposta  o
essere  esibito  il  documento,  il  quale  deve  essere  congruo  in
relazione all'urgenza del caso ed alla  quantita'  e  qualita'  delle
informazioni richieste, e comunque non inferiore a 15 e non superiore
a 30 giorni; 
    d) le modalita' attraverso le quali dovranno  essere  fornite  le
informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti  i
documenti o comunicate le informazioni richieste; 
    e) le sanzioni  applicabili  in  caso  di  rifiuto,  omissione  o
ritardo, senza giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  od
esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. 
  3. I documenti di cui e'  richiesta  l'esibizione  dovranno  essere
forniti in originale o copia dichiarata  conforme  all'originale  con
attestazione dei titolari  o  rappresentanti  legali  delle  imprese.
L'Ufficio istruttore  puo',  altresi',  richiedere  la  presentazione
della documentazione su supporto informatico. 
  4. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente, nel corso di  audizioni  od
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le  medesime
indicazioni previste dal comma 2.  Nel  caso  di  risposta  orale  ed
immediata o  di  esibizione  immediata  di  documenti  e'  consentito
integrare, nel termine stabilito, gli elementi forniti. 
  5.  Dell'esibizione  di  documenti  e  delle  informazioni  fornite
oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui
all'art. 10.