Art. 7 Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione 1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale che viene comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e' data notizia mediante pubblicazione sul sito web della Autorita'. 2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7 e art. 6 comma 9 gli uffici trasmettono al Consiglio le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2. 3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non vengano divulgati segreti commerciali o industriali. 4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultante istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissa la data della audizione, che e' comunicata agli interessati. 5. Il Consiglio puo' sentire i soggetti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria attivita'. 6. Dell'audizione e' redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita' di cui all'art. 10.