Art. 7 
 
 
        Conclusione dell'istruttoria e relativa comunicazione 
 
  1. Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale che viene
comunicato ai soggetti interessati. Della decisione adottata e'  data
notizia mediante pubblicazione sul sito web della Autorita'. 
  2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7 e art. 6 comma 9 gli  uffici
trasmettono al Consiglio le  risultanze  istruttorie,  il  Consiglio,
verificata la non manifesta  infondatezza  delle  proposte  formulate
dagli  uffici  in  relazione  agli  elementi   probatori   acquisiti,
autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai
soggetti indicati dall'art. 4, comma 2. 
  3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma  3,  la  comunicazione
delle  risultanze  istruttorie  puo'   essere   effettuata   mediante
pubblicazione nel sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita'
idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante
numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile
o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella  pubblicazione  si  deve
tenere conto dell'interesse  a  che  non  vengano  divulgati  segreti
commerciali o industriali. 
  4.  Successivamente  al  ricevimento  della   comunicazione   delle
risultanze istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti
interessati possono presentare controdeduzioni ed  eventuale  istanza
di audizione finale di  fronte  agli  uffici.  Ove  intendano  essere
sentiti dinanzi al Consiglio,  essi  devono  far  pervenire  apposita
richiesta entro cinque giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
delle risultante istruttorie. Il Consiglio valuta la richiesta, fissa
la data della audizione, che e' comunicata agli interessati. 
  5. Il Consiglio puo' sentire i soggetti interessati separatamente o
congiuntamente.  In  quest'ultimo   caso   si   deve   tenere   conto
dell'interesse dei presenti a che non  vengano  divulgati  i  segreti
relativi alla propria attivita'. 
  6.  Dell'audizione  e'  redatto  processo  verbale,  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita'
di cui all'art. 10.