Art. 3 
 
 
                  Rimborso delle spese di soggiorno 
 
  1. In occasione delle missioni istituzionali  di  cui  all'art.  2,
agli amministratori degli enti localispetta il rimborso  delle  spese
di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi: 
    a)  euro  184,00  per  giorno  di   missione   fuori   sede   con
pernottamento; 
    b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore  e
che prevedano un pernottamento; 
    c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6
ore; 
    d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi
distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. 
  2. La durata della missione comprende i  tempi  occorrenti  per  il
viaggio. 
  3. Il criterio della distanza chilometrica  indicato  al  comma  1,
lettera  d),  e'  derogato  in  presenza  di  apposita  dichiarazione
dell'amministratore  locale  con  la  quale  si  attesta   l'avvenuta
consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del  rimborso
e' pari ad euro 58. 
  4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili. 
  5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e  al
presente  articolo  e'  effettuata  dal  dirigente   competente,   su
richiesta dell'amministratore, corredata della  documentazione  delle
spese di viaggio e di soggiorno effettivamente  sostenute  e  di  una
dichiarazione sulla durata e le finalita' della missione. 
  6. Qualora dalla documentazione  di  cui  al  comma  5  risulti  un
importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2  e
del presente articolo, le spese liquidate sono quelle  effettivamente
sostenute e documentate.