Art. 3 Rimborso delle spese di soggiorno 1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti localispetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi: a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento; c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. 2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. 3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso e' pari ad euro 58. 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili. 5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalita' della missione. 6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.