Art. 4 Comitato per le manifestazioni 1. Per la valutazione delle istanze di cui al presente decreto e per la selezione delle manifestazioni ed iniziative ai fini del riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione» e' istituito un apposito Comitato denominato «Comitato per le tradizioni». Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il turismo ed e' composto da cinque esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra personalita' che abbiano qualificazione nel mondo del turismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del marketing e del giornalismo. Il Comitato opera senza oneri a carico dell'Amministrazione. 2. Il Comitato provvede: a) alla valutazione delle istanze per la richiesta di contributi presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. A tali fini il Comitato provvede a valutare separatamente le istanze presentate ai sensi delle due leggi sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base dei criteri e parametri predeterminati; b) alla individuazione delle manifestazioni e/o iniziative che, per la loro piu' elevata corrispondenza qualitativa e quantitativa ai criteri di cui all'art. 1 del presente decreto, per la loro particolare attrattivita' turistica e per la specifica capacita' di valorizzazione delle tradizioni del territorio risultino meritevoli del riconoscimento annuale di «Patrimonio d'Italia per la tradizione» di cui all'art. 3 del presente decreto.