Art. 4 
 
 
                   Comitato per le manifestazioni 
 
  1. Per la valutazione delle istanze di cui al  presente  decreto  e
per la selezione delle  manifestazioni  ed  iniziative  ai  fini  del
riconoscimento «Patrimonio d'Italia per la tradizione»  e'  istituito
un apposito Comitato denominato  «Comitato  per  le  tradizioni».  Il
Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il  turismo  ed  e'
composto da cinque esperti, di cui uno con  funzioni  di  Presidente,
scelti tra personalita' che  abbiano  qualificazione  nel  mondo  del
turismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo, del marketing  e
del  giornalismo.  Il   Comitato   opera   senza   oneri   a   carico
dell'Amministrazione. 
  2. Il Comitato provvede: 
    a) alla valutazione delle istanze per la richiesta di  contributi
presentate ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 4
marzo 1958, n. 174. A tali  fini  il  Comitato  provvede  a  valutare
separatamente  le  istanze  presentate  ai  sensi  delle  due   leggi
sopracitate, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio  sulla  base
dei criteri e parametri predeterminati; 
    b) alla individuazione delle manifestazioni e/o  iniziative  che,
per la loro piu' elevata corrispondenza qualitativa e quantitativa ai
criteri  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  per  la  loro
particolare attrattivita' turistica e per la specifica  capacita'  di
valorizzazione delle tradizioni del territorio  risultino  meritevoli
del riconoscimento annuale di «Patrimonio d'Italia per la tradizione»
di cui all'art. 3 del presente decreto.