Art. 3 
 
  1. I quantitativi di vino a Denominazione  di  Origine  Controllata
«Val di Cornia» sottozona «Suvereto», ottenuti in  conformita'  delle
disposizioni contenute nel disciplinare di produzione  approvato  con
decreto del Presidente  della  Repubblica  del  25  novembre  1989  e
successive  modificazioni,  provenienti  dalla   vendemmia   2010   e
precedenti, che alla data di entrata in vigore  del  disciplinare  di
produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in
corso di confezionamento o in fase di  elaborazione,  possono  essere
commercializzati  fino   ad   esaurimento   delle   scorte   con   la
Denominazione  di  Origine  Controllata  «Val  di  Cornia»  sottozona
«Suvereto».