Art. 3 1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia» sottozona «Suvereto», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Val di Cornia» sottozona «Suvereto».