Art. 4 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art.  1,  comma
2, la Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  dei  vini
«Suvereto» puo' essere utilizzata per designare e presentare  i  vini
della  corrispondente  tipologia  della  Denominazione   di   Origine
Controllata dei vini «Val di Cornia»  sottozona  «Suvereto»,  di  cui
decreto del Presidente  della  Repubblica  del  25  novembre  1989  e
successive modifiche, provenienti dalla vendemmia  2010,  purche'  le
relative  partite  siano   rispondenti   alle   condizioni   previste
nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati
effettuino  preventiva  comunicazione  al  soggetto  autorizzato   al
controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata
e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.