Art. 4 1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 2, la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Suvereto» puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Val di Cornia» sottozona «Suvereto», di cui decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1989 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.