Art. 4 Modalita' di partecipazione delle controparti alle aste 1. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre, inviate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca tramite la Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche previste nelle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse. 2. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali offerte di importo inferiore non sono prese in considerazione. 3. L'importo dell'offerta, in eccesso rispetto a quello indicato nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di euro. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore. 4. Le offerte di ciascuna controparte che superino come somma complessiva quella oggetto dell'operazione di asta, sono prese in considerazione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 6 del presente decreto, come segue: a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con tasso di interesse piu' alto e fino a concorrenza dell'importo complessivamente offerto dal Tesoro; b) nel caso di operazioni di raccolta, a partire dalle offerte con tasso piu' di interesse basso e fino a concorrenza dell'importo complessivamente richiesto dal Tesoro. 5. Il tasso di interesse indicato dalle controparti, espresso in termini percentuali, puo' variare di un millesimo di punto percentuale. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso nel caso di operazioni di impiego o per difetto nel caso di operazioni di raccolta. Il Tesoro si riserva la facolta' di modificare il numero di cifre decimali utilizzate per esprimere il tasso di interesse offerto dalle controparti. In tal caso, la Banca ne da' comunicazione al mercato secondo i sistemi in uso nei mercati finanziari.