Art. 4 
 
 
       Modalita' di partecipazione delle controparti alle aste 
 
  1. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre, inviate
mediante trasmissione di richiesta  telematica  da  indirizzare  alla
Banca tramite  la  Rete  Nazionale  Interbancaria  con  le  modalita'
tecniche previste nelle convenzioni di cui all'articolo 4,  comma  3,
del Decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo  con  il
quale le controparti medesime intendono partecipare  all'asta  ed  il
relativo tasso di interesse. 
  2. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro.
Eventuali  offerte  di  importo   inferiore   non   sono   prese   in
considerazione. 
  3. L'importo dell'offerta, in eccesso rispetto  a  quello  indicato
nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di  euro.  Le
offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro  sono
arrotondate al multiplo inferiore. 
  4. Le offerte di  ciascuna  controparte  che  superino  come  somma
complessiva quella oggetto dell'operazione di  asta,  sono  prese  in
considerazione,  fatto  salvo  quanto  disposto  all'articolo  6  del
presente decreto, come segue: 
    a) nel caso di operazioni di impiego, a partire dalle offerte con
tasso di interesse  piu'  alto  e  fino  a  concorrenza  dell'importo
complessivamente offerto dal Tesoro; 
    b) nel caso di operazioni di raccolta, a  partire  dalle  offerte
con tasso piu' di interesse basso e fino a  concorrenza  dell'importo
complessivamente richiesto dal Tesoro. 
  5. Il tasso di interesse indicato dalle  controparti,  espresso  in
termini  percentuali,  puo'  variare  di  un   millesimo   di   punto
percentuale.  Eventuali  variazioni  di   importo   diverso   vengono
arrotondate per eccesso nel caso  di  operazioni  di  impiego  o  per
difetto nel caso di operazioni di raccolta. Il Tesoro si  riserva  la
facolta' di modificare il numero di  cifre  decimali  utilizzate  per
esprimere il tasso di interesse offerto  dalle  controparti.  In  tal
caso, la Banca ne da' comunicazione al mercato secondo i  sistemi  in
uso nei mercati finanziari.