Art. 9 Rimedi in caso di inadempimento 1. Qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento degli importi di cui all'articolo 8 del presente decreto la Banca applica una penale calcolata secondo le modalita' di seguito indicate: a) Nel caso di operazioni di raccolta la penale e' applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a pronti entro le 12.00 per le operazioni contrattate entro le 10.30 e entro le 17.00 per le operazioni contrattate entro le 16.00; tali limiti orari non si applicano alle operazioni bilaterali, per le quali tale regolamento e' consentito fino alla chiusura della giornata operativa di TARGET2. La penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e' maggiorato di 3,5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360. Non e' ammessa la possibilita' di corrispondere l'importo dovuto nei giorni successivi a quello in cui si verifica l'inadempimento. Il Tesoro, con apposito decreto, puo' determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato. b) Nel caso di operazioni di impiego la penale e' applicata qualora le controparti non adempiano all'obbligo di regolamento a termine entro le 12.00 del giorno previsto per il regolamento. La penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea. Nel caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da TARGET2, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale e' maggiorato di 5 punti percentuali; l'importo ottenuto viene diviso per 360 e moltiplicato per i giorni effettivi di ritardo. La controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando il medesimo tasso dell'operazione. Qualora, decorsi 3 giorni dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al pagamento dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. Il Tesoro, con apposito decreto, puo' determinare un numero di punti percentuali diverso da quello precedentemente indicato. 2. Il Ministero si riserva la facolta' di escludere le controparti inadempienti o ritardatarie dall'elenco delle controparti ammesse alle operazioni, di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto. 3. Qualora le penali di cui al precedente comma 1 vengano applicate, nei confronti di una controparte, tre volte nell'arco di sei mesi, la medesima controparte non potra' piu' partecipare alle operazioni per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo. 4. Qualora il regolamento delle operazioni di cui al presente decreto avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al comma 1, verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 5. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma 1 del presente articolo, dandone preventiva informazione alla Banca, che ne da' comunicazione al mercato tramite i sistemi in uso sui mercati finanziari.