Art. 9 
 
 
                   Rimedi in caso di inadempimento 
 
  1. Qualora le controparti non adempiano all'obbligo di  regolamento
degli importi di cui all'articolo 8 del  presente  decreto  la  Banca
applica  una  penale  calcolata  secondo  le  modalita'  di   seguito
indicate: 
    a) Nel caso di operazioni di  raccolta  la  penale  e'  applicata
qualora le controparti non adempiano  all'obbligo  di  regolamento  a
pronti entro le 12.00 per le operazioni contrattate entro le 10.30  e
entro le 17.00 per le operazioni contrattate  entro  le  16.00;  tali
limiti orari non si applicano  alle  operazioni  bilaterali,  per  le
quali  tale  regolamento  e'  consentito  fino  alla  chiusura  della
giornata operativa di TARGET2. La penale e' determinata moltiplicando
il valore dell'importo oggetto di inadempimento per  una  percentuale
pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale  indicato
dalla Banca Centrale Europea; l'importo  ottenuto  viene  diviso  per
360. Nel caso l'adempimento non avvenga entro  l'orario  di  chiusura
previsto da TARGET2, il tasso  sulle  operazioni  di  rifinanziamento
marginale e' maggiorato di 3,5 punti percentuali; l'importo  ottenuto
viene diviso per 360. Non e' ammessa la possibilita' di corrispondere
l'importo dovuto nei giorni successivi a quello in  cui  si  verifica
l'inadempimento. Il Tesoro, con apposito decreto, puo' determinare un
numero  di  punti  percentuali  diverso  da  quello   precedentemente
indicato. 
    b) Nel caso di operazioni  di  impiego  la  penale  e'  applicata
qualora le controparti non adempiano  all'obbligo  di  regolamento  a
termine entro le 12.00 del giorno previsto  per  il  regolamento.  La
penale e' determinata moltiplicando il valore dell'importo oggetto di
inadempimento per una percentuale pari al tasso sulle  operazioni  di
rifinanziamento marginale indicato dalla Banca Centrale Europea.  Nel
caso l'adempimento non avvenga entro l'orario di chiusura previsto da
TARGET2, il tasso sulle operazioni di  rifinanziamento  marginale  e'
maggiorato di 5 punti percentuali; l'importo  ottenuto  viene  diviso
per 360  e  moltiplicato  per  i  giorni  effettivi  di  ritardo.  La
controparte dovra' corrispondere, oltre alla menzionata penale, anche
gli interessi per ciascun giorno di ritardo, calcolati applicando  il
medesimo   tasso   dell'operazione.   Qualora,   decorsi   3   giorni
dall'inadempimento, la controparte non abbia provveduto al  pagamento
dovuto, sara' considerata inadempiente ai sensi di legge. Il  Tesoro,
con apposito decreto, puo' determinare un numero di punti percentuali
diverso da quello precedentemente indicato. 
  2. Il Ministero si riserva la facolta' di escludere le  controparti
inadempienti o ritardatarie  dall'elenco  delle  controparti  ammesse
alle operazioni, di cui all'articolo 4, comma 5, del Decreto. 
  3.  Qualora  le  penali  di  cui  al  precedente  comma  1  vengano
applicate, nei confronti di una controparte, tre volte  nell'arco  di
sei mesi, la medesima controparte non potra'  piu'  partecipare  alle
operazioni per un periodo di trenta  giorni  a  decorrere  dal  primo
giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo. 
  4. Qualora il regolamento  delle  operazioni  di  cui  al  presente
decreto avvenga tramite un intermediario diverso  da  quello  che  ha
partecipato alle operazioni stesse, le penali  di  cui  al  comma  1,
verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento. 
  5. Il Tesoro ha facolta' di modificare gli orari di cui al comma  1
del presente articolo, dandone preventiva  informazione  alla  Banca,
che ne da' comunicazione al mercato tramite  i  sistemi  in  uso  sui
mercati finanziari.