Art. 4 
 
  1. La presente autorizzazione puo' essere sospesa  o  revocata  con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
qualora  vengano  meno  i  requisiti  che  ne  hanno  determinato  la
concessione e nei casi di mancato adempimento delle  disposizioni  di
cui all'art. 3 del presente decreto. 
  2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha  validita'
triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto ministeriale 2 novembre 2010. 
  Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma
5,  del  decreto  ministeriale  2  novembre  2010,  deve   comunicare
all'Ispettorato centrale della tutela della  qualita'  e  repressione
frodi  dei  prodotti  agroalimentari,  l'intenzione   di   confermare
l'indicazione della struttura  di  controllo  di  cui  all'art.  1  o
proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra  quelli   iscritti
nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data  dell'emanazione  ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma 21 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: La Torre