Art. 10 
 
                     Procedure di finanziamento 
 
  1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione  delle  graduatorie,
di cui all'articolo 8,  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali
provvede  alla  liquidazione  delle  somme  spettanti  ad  ogni  ente
beneficiario. 
  2. Entro 30 giorni dalla data  di  ricevimento  del  finanziamento,
l'ente  beneficiario  provvede  ad  avviare  il   progetto,   dandone
comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali. 
  3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro  il
termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli  affari  regionali
dispone la revoca del finanziamento attribuito.  Tale  revoca  potra'
essere sospesa, su istanza dell'ente  beneficiario,  in  presenza  di
giustificati motivi opportunamente documentati.