Art. 7 
 
                    Limitazioni di finanziamento 
 
  1. Al fine di garantire, in ciascuna delle macroaree, l'accesso  al
contributo finanziario ad un congruo numero di  progetti,  il  limite
massimo  di  finanziamento  ammissibile  per  ciascun   progetto   e'
determinato dal  rapporto  delle  risorse  disponibili  nell'anno  di
riferimento  e  il  numero   complessivo   dei   comuni   individuati
nell'allegato. 
  2. Nell'ipotesi di progetto a  valenza  sovra  comunale  il  limite
massimo e' stabilito dalla somma del limite massimo di  finanziamento
fissato per ciascun comune appartenente  all'aggregazione  maggiorato
del 10%.