Art. 9 Graduatorie finali 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento. 2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione. 3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.