Art. 9 
 
                         Graduatorie finali 
 
  1. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni  macroarea  e
le relative quote di finanziamento. 
  2.  Le  graduatorie  vengono  pubblicate  sul  sito  ufficiale  del
Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi
all'approvazione. 
  3. La pubblicazione delle graduatorie finali  di  cui  al  comma  1
vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti  della
procedura di selezione dei progetti.