IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979  e
successive  modifiche  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Cagliari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1979  e
successive  modifiche  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Monica di Cagliari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979  e
successive  modifiche  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Cagliari»; 
  Visto il decreto dirigenziale del 4 novembre  2011  concernente  il
riconoscimento  a  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Cagliari»  nonche'  l'approvazione  del  relativo  disciplinare   di
produzione; 
  Vista la nota prot. 30404 del 16  dicembre  2011  presentata  dalla
Regione   Sardegna   relativa   all'individuazione   della   societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo
della denominazione di origine controllata «Cagliari»  e  contestuale
indicazione,  quale  sistema  di  rintracciabilita'   delle   partite
confezionate, il numero di lotto  di  cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo n. 109/1992 e ss.mm. attribuito alla partita certificata; 
  Vista la nota prot. n. 446 del  13  gennaio  2012  inoltrata  dalla
competente Regione Sardegna, con la quale e' stato espresso il parere
favorevole sul piano  dei  controlli  riportante,  quale  sistema  di
rintracciabilita' delle partite certificate DOC, il  riferimento  del
lotto, nonche' sul prospetto  tariffario  presentati  dalla  societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane  s.r.l.»  per  la  denominazione  di
origine controllata «Cagliari»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' «Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in
Roma, Via  Piave,  24,  e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per  la  DOC  «Cagliari»  nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.