IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia di Cagliari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Monica di Cagliari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Cagliari»; Visto il decreto dirigenziale del 4 novembre 2011 concernente il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Cagliari» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 30404 del 16 dicembre 2011 presentata dalla Regione Sardegna relativa all'individuazione della societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Cagliari» e contestuale indicazione, quale sistema di rintracciabilita' delle partite confezionate, il numero di lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992 e ss.mm. attribuito alla partita certificata; Vista la nota prot. n. 446 del 13 gennaio 2012 inoltrata dalla competente Regione Sardegna, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli riportante, quale sistema di rintracciabilita' delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonche' sul prospetto tariffario presentati dalla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Cagliari»; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»; Decreta: Art. 1 1. La societa' «Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» con sede in Roma, Via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Cagliari» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.