Art. 2 
 
  1. La societa' "Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni  vitivinicole  italiane  s.r.l."  di  cui
all'art.  1,  di   seguito   denominata   "struttura   di   controllo
autorizzata", dovra' assicurare che, conformemente alle  prescrizioni
del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti
certificati nella predetta denominazione  di  origine  rispondano  ai
requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: 
    a) la Regione, gli uffici competenti della Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato  e  Agricoltura,  la  Provincia  ed  i  Comuni
competenti  per  il   territorio   di   produzione   della   predetta
denominazione di origine sono tenuti a mettere a  disposizione  della
struttura di controllo autorizzata, a  titolo  gratuito,  ogni  utile
documentazione in formato  cartaceo  e,  ove  possibile,  in  formato
elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario  viticolo
e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni
vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli  esami  analitici  ed
organolettici   e   ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini
dell'applicazione dell'attivita' di controllo; 
    b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del  presente  decreto,
immessi  nel  sistema  di  controllo  rilasciano,  sotto  la  propria
responsabilita', per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne
vitivinicole ancora in giacenza e  per  le  produzioni  in  corso  al
momento dell'emanazione del presente  decreto  una  autodichiarazione
che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare  di
produzione dei prodotti e  dei  processi  adottati  relativamente  ai
periodi precedenti l'avvio del controllo alla struttura di  controllo
autorizzata o designata, per  le  finalita'  previste  dal  piano  di
controllo approvato per singola denominazione di origine.