Art. 6 
 
 
                    Aggiornamento del Repertorio 
 
  1. Entro tre mesi dall'acquisizione di nuovi dati  territoriali  di
interesse generale, e servizi ad essi  relativi,  le  amministrazioni
titolari provvedono alla  pubblicazione  dei  relativi  metadati  nel
Repertorio. 
  2. Ai fini di cui all'articolo 10, le  amministrazioni  provvedono,
altresi', ad inserire nel Repertorio, almeno con cadenza  annuale,  i
metadati relativi ai dati che prevedono di acquisire.