Art. 7 
 
 
                         Trasparenza fiscale 
 
  1.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del  tuir  l'importo  corrispondente  al  rendimento
nozionale   della   societa'   partecipata   determinato   ai   sensi
dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e'
attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota  di
partecipazione agli  utili.  La  quota  attribuita  a  ciascun  socio
concorre a formare il rendimento nozionale del socio  stesso  ammesso
in deduzione  dal  reddito  complessivo  netto  dichiarato  ai  sensi
dell'articolo 2. Le  eccedenze  di  rendimento  nozionale  generatesi
presso la partecipata anteriormente all'opzione  per  la  trasparenza
non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito
complessivo netto dichiarato dalla stessa. 
  2.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 116 del  tuir  l'importo  corrispondente  al  rendimento
nozionale   della   societa'   partecipata   determinato   ai   sensi
dell'articolo 3 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e'
attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota  di
partecipazione agli  utili.  La  quota  attribuita  a  ciascun  socio
concorre a formare il rendimento nozionale del socio  stesso  ammesso
in deduzione  dal  reddito  d'impresa.  Le  eccedenze  di  rendimento
nozionale generatesi presso la partecipata anteriormente  all'opzione
per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e  sono  ammesse  in
deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dalla stessa.