Art. 3 
 
  1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le  risorse  del
Fondo per la prevenzione del rischio  sismico  viene  effettuato  con
procedure informatizzate che prevedono: 
    a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui
al comma 7,  dell'art.  5,  dell'ordinanza  n.  3907/10,  degli  atti
relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica  di
cui al comma 1, dell'art. 5  ed  eventualmente  delle  analisi  della
Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'art.  18  dell'ordinanza
del 29 febbraio 2012 n. 4007; 
    b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici  ricadenti
nel loro territorio con  l'attestazione  dell'assenza  di  condizioni
ostative previste dall'art. 2 commi 2, 3 e 4  dell'ordinanza  del  29
febbraio  2012  n.  4007  e  la  descrizione  delle   caratteristiche
dell'immobile  presenti  nelle  schede  di  verifica  sismica  e,  in
particolare, dell'indice di rischio sismico; 
    c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati,
delle proposte di priorita' di edifici  privati  ricadenti  nel  loro
territorio con la  descrizione  delle  caratteristiche  previste  nel
modello  di  richiesta  di   contributo   di   cui   all'allegato   4
all'ordinanza del 29 febbraio 2012 n. 4007,  con  calcolo  automatico
del punteggio e del contributo massimo concedibile; 
    d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione
civile dei  resoconti  annuali  delle  attivita'  secondo  i  modelli
riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 
    e) uno strumento informatico  di  supporto  per  trasformare  gli
indici  di  rischio  sismico  derivanti  dalle   verifiche   sismiche
effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con
quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai  sensi  delle
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate  con  decreto  ministeriale
del 14 gennaio 2008. 
  2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti  di  cui  al  comma  3
dell'art.  1  dell'ordinanza  n.  4007/12,  relativi  agli  studi  di
microzonazione sismica, saranno predisposti dalla Commissiome Tecnica
di cui al comma 7 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 3907  del  13
novembre 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 marzo 2012 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 143