Art. 2 
 
 
                    Trasmissione dei certificati 
                tramite posta elettronica certificata 
 
  1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per  tutti  gli
enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica  certificata  e
firma digitale dei sottoscrittori. 
  2. Ai fini  della  predisposizione  del  certificato  non  e'  piu'
richiesta l'omologazione ministeriale del  software,  fermo  restando
l'esigenza di  attenersi  accuratamente  a  tutte  le  indicazioni  e
istruzioni previste nel presente decreto.