Art. 7 
 
                      Flusso delle informazioni 
 
  1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire DO
o declassamento di vino a DO ad  altra  denominazione  di  origine  o
indicazione geografica, i soggetti della  filiera,  entro  il  giorno
lavorativo  successivo  alla  data   di   effettuazione,   ne   danno
comunicazione, anche mediante strumenti informatici,  alla  struttura
di controllo che, a sua volta, informa entro i tre giorni  lavorativi
successivi la struttura di controllo competente  per  la  DO  e/o  IG
risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito,
e senza oneri aggiuntivi a carico  dei  soggetti  della  filiera,  la
documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento
di certificazione della produzione vitivinicola. 
  2. Alla struttura di controllo e' fornito l'accesso  telematico  ai
servizi SIAN per la consultazione e  l'acquisizione  dello  schedario
viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia  e  di  produzione,  delle
dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento  dei  dati  di
cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo,  ivi  compresi  i
provvedimenti di non conformita' lievi e/o  gravi  emerse  a  seguito
delle attivita' previste dal piano dei controlli. Le modalita'  e  le
tempistiche per l'inserimento e la gestione dei  dati  di  cui  sopra
sono definite  d'intesa  tra  l'ICQRF,  le  regioni  e  le  provincie
autonome e gli enti gestori delle banche dati. 
  3. Le comunicazioni previste dallo schema di  piano  dei  controlli
allegato  potranno  essere   effettuate   mediante   telefax,   posta
ordinaria,  posta  elettronica  o  mediante  qualsiasi  altro   mezzo
telematico di comunicazione secondo le  modalita'  concordate  tra  i
soggetti interessati. 
  4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a  metterli
a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo. 
  5. La struttura di controllo deve fornire, alle regioni e  province
autonome ed all'ICQRF, l'accesso al sistema informatico  di  gestione
dei carichi e degli scarichi dei  prodotti  vitivinicoli  oggetto  di
certificazione e controllo. 
  6. Per le finalita' di cui all'art. 8, commi 1  e  2,  del  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di  tutela,  la
struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di
prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino  effettivamente
imbottigliato) sottoposto al  sistema  di  controllo  nella  campagna
vendemmiale precedente a carico dei soci dei consorzi  di  tutela  di
cui all'art.  17,  comma  1,  del  decreto  legislativo.  I  medesimi
consorzi devono richiedere tali dati comunicando annualmente l'elenco
dei soci. 
  7. Per le finalita' di cui all'art. 9, commi 1  e  2,  del  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, relativo alle disposizioni generali in
materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di  tutela,  la
struttura di controllo deve fornire i dati relativi alla quantita' di
prodotto DO (uva rivendicata, vino rivendicato e vino  effettivamente
imbottigliato), sottoposto al sistema  di  controllo  nella  campagna
vendemmiale precedente, a carico di tutti i soggetti rivendicanti  la
DO anche se non appartenenti ai consorzi di tutela  di  cui  all'art.
17, comma 4, del decreto legislativo. 
  8. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca  dati  condivisa
in cui le strutture di controllo devono far confluire  tutti  i  dati
relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna
struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione  o  provincia
autonoma territorialmente competente e al consorzio di tutela, report
semestrali sullo stato di evoluzione delle singole DO e IG riportanti
anche i  dati  relativi  alle  produzioni  vitivinicole  certificate,
imbottigliate ed esportate. 
  9. I report di  cui  al  comma  8  devono  essere  redatti  secondo
modalita'  concordate  con  la  regione  o  la   provincia   autonoma
territorialmente competente. 
  10. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere all'ICQRF  ed
alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1° marzo  di
ciascun  anno,  la  relazione  sull'attivita'  di  controllo   svolta
nell'anno precedente, contenente, per  ogni  tipologia  di  controllo
prevista dal piano dei controlli della singola D.O. e I.G., almeno  i
dati e gli elementi documentali di cui all'allegato  9  del  presente
decreto.