IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2,  della  direttiva  98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Considerato che a norma  del  regolamento  (CE)  n.  1451/2007,  il
flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n. CE 417-680-3) e' stato esaminato
in conformita' all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva  98/8/CE  ai
fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi
e prodotti destinati al controllo di altri artropodi,  come  definito
all'allegato V della medesima direttiva; 
  Considerato che la valutazione dei rischi per i comparti ambientali
interessati, effettuata sulla base di  un  approccio  realistico,  ha
evidenziato rischi inaccettabili per il comparto delle  acque  e  che
inoltre le caratteristiche del flufenoxuron lo  rendono  persistente,
bioaccumulante e tossico, o molto persistente e molto bioaccumulante,
conformemente ai criteri di cui  all'allegato  XIII  del  regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione europea n.  2012/77/CE  del  9
febbraio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea  l'11  febbraio  2012,  concernente  la  non  iscrizione  del
flufenoxuron,  per  il  suo  utilizzo  nel  tipo  di   prodotto   18,
nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici  interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il flufenoxuron (n. CAS 101463-69-8; n.  CE  417-680-3)  per  il
tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti  destinati  al
controllo di altri artropodi» non e' incluso negli allegati I,  IA  o
IB della direttiva 98/8/CE.