Art. 8 (Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti) 1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 6, con le modalita' e alle condizioni dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a d). 2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato 6 gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti: a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW; b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4; c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 7, comma 3. 3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b) e c), e commi 6 e 7, nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A. 4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.