Art. 8 
(Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti  dei
                     soggetti e degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
6, con le modalita' e  alle  condizioni  dal  presente  decreto,  gli
impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i  cui  soggetti
responsabili siano i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
da a) a d). 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
6  gli  impianti  fotovoltaici  con  caratteristiche  innovative  che
utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici,
aventi i seguenti requisiti: 
   a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW; 
   b) sono realizzati con  moduli  e  componenti  che  rispondono  ai
requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione  indicate  in
allegato 4; 
   c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 7, comma
3. 
3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre  le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b) e c), e commi
6 e 7, nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A. 
4. Al fine del  riconoscimento  delle  tariffe  di  cui  al  presente
articolo, si fa riferimento alla Guida alle  applicazioni  innovative
finalizzate   all'integrazione   architettonica   del    fotovoltaico
pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.