Art. 2 
 
           Contenuti della cartella sanitaria e di rischio 
 
  1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su
supporto cartaceo che informatico, sono specificati  nell'allegato  I
del presente decreto  recante  la  modifica  dell'  Allegato  3A  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 
  2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra  richiamato  sono  da
considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria  e  di
rischio. 
  3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento
e della custodia delle informazioni di cui al  periodo  che  precede.
Per la  mancata  fornitura  da  parte  del  datore  di  lavoro  delle
informazioni di propria esclusiva pertinenza non puo' essere imputata
alcuna responsabilita' al medico competente che le abbia richieste.