Art. 3 
 
                Contenuti e modalita' di trasmissione 
           dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori 
 
  1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del  comma
1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  relative
ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori  sottoposti  a
sorveglianza  sanitaria,  sono  specificati  nell'allegato   II   del
presente  decreto,  recante  le  modifiche   dell'allegato   3B   del
richiamato decreto legislativo. 
  2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici,  di
cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente
entro  il  primo   trimestre   dell'anno   successivo   all'anno   di
riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4. 
  3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1  e  2  che  precedono
deve essere effettuata unicamente in via telematica.