Art. 3 Contenuti e modalita' di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori 1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo. 2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4. 3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.