Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31  gennaio
                                2011 
 
  1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e'
modificato come segue: 
    a) dopo la classe di  attivita'  "A1.2b)  Obbligazioni  od  altri
titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi
da societa' o enti creditizi aventi  la  sede  legale  in  uno  Stato
membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il  cui  bilancio
sia da almeno  3  anni  certificato  da  parte  di  una  societa'  di
revisione debitamente autorizzata." e' aggiunta la seguente classe di
attivita': 
      «A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai  sensi
dell'articolo 157, comma  1,  del  d.lgs.  163/2006  da  societa'  di
progetto  di  cui  all'articolo  156,  da  societa'  titolari  di  un
contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo  3,
comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici
per la  realizzazione  e  la  gestione  di  infrastrutture  stradali,
ferroviarie,    portuali,    aeroportuali,     ospedaliere,     delle
telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia  e  fonti
energetiche, nonche' da societa' di cui all'articolo  157,  comma  4,
del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a  certificazione
da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. 
      La classe comprende le  obbligazioni  e  gli  altri  titoli  di
debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma  3,  del
d.lgs. 163/2006. 
      Tali attivita' sono ammesse nel limite  massimo  del  3%  delle
riserve tecniche da coprire.». 
    b)  all'ultimo  capoverso  della  macroclasse  A5)   Investimenti
alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso  un  singolo  fondo
non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche  da  coprire."
e' aggiunto il seguente periodo: 
      «Tale limite  e'  elevato  al  2%  qualora  l'investimento  sia
rappresentato da fondi  che  investono  prevalentemente  nel  settore
delle infrastrutture stradali, ferroviarie,  portuali,  aeroportuali,
ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione  e  trasporto
di energia e fonti energetiche.».