Art. 3 Modifiche all'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 1. L'articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 e' modificato come segue: a) dopo la classe di attivita' "A1.2b) Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da societa' o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenente all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata." e' aggiunta la seguente classe di attivita': «A1.2c) Obbligazioni ed altri titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157, comma 1, del d.lgs. 163/2006 da societa' di progetto di cui all'articolo 156, da societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del medesimo decreto, concessionarie di lavori pubblici per la realizzazione e la gestione di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche, nonche' da societa' di cui all'articolo 157, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il cui bilancio sia sottoposto a certificazione da parte di una societa' di revisione debitamente autorizzata. La classe comprende le obbligazioni e gli altri titoli di debito che siano garantiti ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Tali attivita' sono ammesse nel limite massimo del 3% delle riserve tecniche da coprire.». b) all'ultimo capoverso della macroclasse A5) Investimenti alternativi, dopo il periodo "L'esposizione verso un singolo fondo non puo' comunque eccedere l'1% delle riserve tecniche da coprire." e' aggiunto il seguente periodo: «Tale limite e' elevato al 2% qualora l'investimento sia rappresentato da fondi che investono prevalentemente nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.».