Art. 3 
 
Sanzione per mancato invio della certificazione da parte  dei  comuni
  ovvero per invio di certificazione non conforme 
 
  1. I comuni inadempienti al patto di  stabilita'  interno  relativo
all'anno 2011 per mancato  invio  della  certificazione,  ovvero  per
invio di certificazione non conforme alle modalita' di cui al decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze  n.  21094  del  9  marzo
2012, riportati  nell'allegato  B  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012,  ad
una sanzione pari al 3 per cento delle  entrate  correnti  registrate
nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso  di
mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo  del  3
per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati  dell'ultima
certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente. 
  2.  La  sanzione  comporta  la  riduzione  di  risorse  del   fondo
sperimentale di riequilibrio per i  comuni  ricadenti  nei  territori
delle  regioni  a  statuto  ordinario,   ovvero   dei   trasferimenti
corrisposti per  i  comuni  ricadenti  nei  territori  della  Regione
siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente  e'
tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite
la locale sezione di tesoreria provinciale dello  Stato,  all'entrata
del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2. 
  3. Come previsto nell'ultimo periodo  del  comma  110  dell'art.  1
della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,  nonche'  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e finanze n.  21094  del  9  marzo  2012,  la
sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione  di
risorse a carico degli enti inadempienti verra' disapplicata nel caso
in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del
patto;  qualora  la  certificazione  sia  trasmessa  in  ritardo   al
Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del
patto  di  stabilita'  interno  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'art. 1 del presente decreto. Nei due casi  citati,  la  modifica
delle risultanze del presente decreto, avverra'  previa  acquisizione
di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia  e  delle
finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie  previste  dalla
normativa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2012 
 
                                      Il capo del dipartimento: Pansa