Art. 3 Sanzione per mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme 1. I comuni inadempienti al patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell'allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti e' determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente. 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della Regione siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente e' tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X, capitolo 3509, art. 2. 3. Come previsto nell'ultimo periodo del comma 110 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verra' disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano le sanzioni previste dall'art. 1 del presente decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverra' previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2012 Il capo del dipartimento: Pansa