IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281,  recante  «Legge  quadro  in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Vista la legge 4  novembre  2010,  n.  201,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme
di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
recante «Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy  recepito  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visto in particolare, l'art. 3 del predetto accordo 6 febbraio 2003
il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o  detentore  di
iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto accordo 6
febbraio 2003 il quale prevede, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2005,
l'introduzione  del  microchip  quale  sistema  unico  ufficiale   di
identificazione dei cani; 
  Vista  l'ordinanza  6  agosto  2008,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n.  194,  recante
misure per l'identificazione e  la  registrazione  della  popolazione
canina; 
  Vista   l'ordinanza   21   luglio   2010    concernente    «Proroga
dell'ordinanza   6   agosto   2008   recante   misure   urgenti   per
l'identificazione  e  la  registrazione  della  popolazione  canina»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
agosto 2010, n. 199; 
  Considerato che alcune regioni  hanno  provveduto  ad  adottare  le
disposizioni in linea con quanto convenuto dall'art. 3 del richiamato
accordo del 6 febbraio 2003, mentre altre non hanno dato attuazione a
quanto concordato e che pertanto continua a sussistere tra le regioni
una   disomogenea   applicazione    delle    disposizioni    relative
all'identificazione e iscrizione dei cani all'anagrafe regionale; 
  Ritenuto indispensabile, ai fini del contrasto del randagismo e del
fenomeno dell'abbandono, un efficace monitoraggio  della  popolazione
canina, attraverso l'identificazione dei cani e  la  loro  iscrizione
all'anagrafe regionale; 
  Considerati  i  rischi  per  la  salute  e  l'incolumita'  pubblica
conseguenti  al  randagismo,  quali  il   diffondersi   di   malattie
infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni  da
parte di cani inselvatichiti e che, in seguito all'applicazione delle
misure introdotte con l'ordinanza 6 agosto 2008, e' stato  registrato
un sensibile e costante incremento del numero di cani  di  proprieta'
iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione; 
  Ritenuto, nelle more  dell'adozione  di  un  ulteriore  accordo  da
sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  teso  a
promuovere  una  piu'  efficace  armonizzazione  delle   disposizioni
regionali attualmente vigenti in materia nonche'  ad  assicurare  una
disciplina  uniforme  e  coerente  con   i   principi   dettati   dal
legislatore, di prorogare di un ulteriore semestre l'efficacia  delle
disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008,  salva  comunque
la possibilita' di  precisare,  con  un  apposito  provvedimento  del
Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, le
modalita'  tecnico  operative  concernenti  l'identificazione   degli
animali d'affezione con microchip e la loro  iscrizione  all'anagrafe
regionale; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'efficacia  dell'ordinanza  21  luglio  2010  e'  prorogata  di
ulteriori 6 mesi.