Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  garanzie  possono  essere   rilasciate   per   una   durata
corrispondente al periodo di costruzione e di  avvio  della  gestione
dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica  utilita',  sino
all'effettiva  entrata  a  regime  degli  stessi,  ovvero  fino  alla
scadenza dei project bond garantiti. 
  2. Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi  per
il  rifinanziamento  del  debito  precedentemente  contratto  per  la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al  servizio
di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83,  possono  essere  rilasciate  anche  nel  periodo
successivo   all'avvio   della   gestione    della    infrastruttura,
coerentemente con  le  previsioni  del  piano  economico  finanziario
vigente.