Art. 3 
 
 
                          Soggetti Garanti 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le garanzie possono
essere prestate: 
    a) dalle banche italiane  e  comunitarie,  nonche'  dalle  banche
extracomunitarie  autorizzate  ad  operare  in  Italia  con  o  senza
stabilimento di succursale; 
    b)  dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
«Testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia»,  e
successive  modificazioni.   Fino   all'entrata   in   vigore   delle
disposizioni del Titolo V del Testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141
del 2010, si fa riferimento  agli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo unico; 
    c) dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero  ammesse  in
regime  di  libera   prestazione   dei   servizi   all'attivita'   di
assicurazione relativa  al  ramo  danni  per  le  classificazioni  14
(Credito) e 15 (Cauzione), di cui all'art. 2 del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209, «Codice  della  assicurazioni  private»,  e
successive modificazioni, iscritte all'Albo delle  imprese  istituito
presso l'Ivarp (ex ISVAP); 
    d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all'art. 5  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; 
    e) dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all'art.  2  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di
commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  e
dell'art.  11  della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e   successive
modificazioni; 
    f) dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all'art. 308 del
Trattato sul funzionamento dell'unione europea, secondo le  modalita'
e  nei  limiti  previsti  dal  proprio  statuto  e  dalla   specifica
regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie. 
  2. Con successivo decreto  interministeriale,  ai  sensi  dell'art.
157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  saranno
definite le modalita' di  rilascio  delle  garanzie  da  parte  delle
fondazioni e dei fondi privati.