Art. 3 Soggetti Garanti 1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le garanzie possono essere prestate: a) dalle banche italiane e comunitarie, nonche' dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale; b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo unico; c) dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di libera prestazione dei servizi all'attivita' di assicurazione relativa al ramo danni per le classificazioni 14 (Credito) e 15 (Cauzione), di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice della assicurazioni private», e successive modificazioni, iscritte all'Albo delle imprese istituito presso l'Ivarp (ex ISVAP); d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; e) dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; f) dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all'art. 308 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie. 2. Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno definite le modalita' di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi privati.