Art. 4 
 
 
                         Modalita' operative 
 
  1. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite  in  connessione
ad una  emissione  di  project  bond  sono  esplicite,  irrevocabili,
incondizionate e stipulate in forma scritta. 
  2. Le garanzie sono rilasciate sulla  base  della  valutazione  del
merito  di  credito  del  soggetto   emittente   e   della   adeguata
sostenibilita'  economico  finanziaria  degli  investimenti,  tenendo
conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base  del
relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di
inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e puo'
essere escussa  a  seguito  del  mancato  pagamento  di  uno  o  piu'
pagamenti dovuti a termini del regolamento  del  prestito  ovvero  in
caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o  assoggettamento
dell'emittente  a  fallimento  o  altra  procedura   concorsuale   di
liquidazione applicabile. 
  3. Le garanzie possono operare autonomamente o  congiuntamente  con
le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee,  tra  cui
la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea  con
il coinvolgimento della BEI, in modo  da  ottimizzare  il  merito  di
credito della singola emissione. 
  4. Il documento per  l'offerta  agli  investitori  qualificati  dei
project  bond  (offeringcircular)  indica  i   soggetti   garanti   e
l'ammontare delle  garanzie  rilasciate  da  ciascuno.  Il  documento
indica, altresi', quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato
la disponibilita' ad essere, anche,  direttamente  o  indirettamente,
investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi  ovvero
finanziatori della societa' emittente. 
  5. In caso  di  escussione  della  garanzia,  il  garante  provvede
all'adempimento nei confronti  dei  soggetti  garantiti,  nei  limiti
dell'importo  massimo  garantito,  nei  termini  ed  alle  condizioni
contrattuali convenuti. 
  6.  Il  contratto  di  garanzia  disciplina  i   rapporti   con   i
sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all'art. 158, comma 2,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nel  subentro
di cui all'art. 159 dello stesso decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 7 agosto 2012 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Grilli           
 
Il vice Ministro delle infrastrutture 
           e dei trasporti            
               Ciaccia                
 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 
Ufficio  di  controllo  atti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 199