Art. 4 Modalita' operative 1. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta. 2. Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilita' economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e puo' essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o piu' pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile. 3. Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione. 4. Il documento per l'offerta agli investitori qualificati dei project bond (offeringcircular) indica i soggetti garanti e l'ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. Il documento indica, altresi', quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato la disponibilita' ad essere, anche, direttamente o indirettamente, investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi ovvero finanziatori della societa' emittente. 5. In caso di escussione della garanzia, il garante provvede all'adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali convenuti. 6. Il contratto di garanzia disciplina i rapporti con i sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all'art. 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nel subentro di cui all'art. 159 dello stesso decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 7 agosto 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 199