Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2, del presente decreto, comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2, del presente decreto, e' automaticamente revocato qualora la commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Recioto di Gambellara e Gambellara, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4, secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 dicembre 2012 Il direttore generale: Vaccari