Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui all'art. 2,  del  presente  decreto,  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal D.M. 16 dicembre 2010. 
  3. L'incarico di cui al citato art. 2,  del  presente  decreto,  e'
automaticamente revocato qualora la  commissione  europea  decida  la
cancellazione  della  protezione  per  le  denominazioni  Recioto  di
Gambellara e Gambellara, ai  sensi  dell'art.  118-vicies,  comma  4,
secondo paragrafo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 4 dicembre 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari